Ristoranti e bar senza barriere: cosa dice la legge.

ADEGUARE O RENDERE ACCESSIBILE IL LOCALE?

 

Prima di tutto facciamo un po’ di chiarezza su tre concetti chiave: Accessibilità, Adeguamento e Visitabilità.
Se il locale deve essere realizzato ex-novo è necessario renderlo Accessibile, in caso di una struttura già esistente, bisogna adeguare il locale al fine di eliminare le barriere architettoniche.

Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre al servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione dei servizi previsti.

 

LA NORMATIVA, LE VERIFICHE E LE SANZIONI.

 

La norma che regola l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture private aperte al pubblico (e quindi anche i ristoranti e i bar) è la Legge 104/92 che nell’articolo 24 rimanda al DM236/89.

Il DM236/89 è molto importante in quanto indica le caratteristiche tecniche che gli edifici privati aperti al pubblico devono presentare al fine di garantire l’accessibilità, l’adattabilità e visitabilità e quindi il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La normativa prevede che in caso di opere edilizie, il proprietario debba obbligatoriamente eliminare gli ostacoli interni al locale dotandolo di servizi igienici utilizzabili anche da persone su sedia a rotelle. Tutte le opere realizzate in ristoranti e bar che risultino non accessibili comportano che l’intero locale sia dichiarato inabitabile e inagibile. Inoltre, i tecnici progettisti, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità e il collaudatore, sono direttamente responsabili e sono puniti con una sanzione pecuniaria e con la sospensione dai rispettivi albi per un periodo da 1 a 6 mesi.

Quando si richiede una modifica di destinazione d’uso è comunque necessario il rilascio del certificato di agibilità e della dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità che vengono rilasciati a seguito di una verifica tecnica da parte degli Enti preposti.

I ristoranti e bar sono soggetti a un’ulteriore verifica dell’accessibilità del locale nel momento del rilascio delle autorizzazioni per l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che viene rilasciata dal sindaco in occasione della verifica del rispetto della legge del 25/8/1991 n.287, Aggiornamento delle normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi. Questa legge prescrive che tali attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria.

 

COME ADEGUARE IL MIO BAR O RISTORANTE?

 

Dalla nostra esperienza, abbiamo constatato che i proprietari di ristoranti e bar temono di dover far fronte a costi molto elevati per adeguare il proprio locale e dover applicare soluzioni molto ingombranti.
Se l’adeguamento viene realizzato con l’adozione critica di soluzioni per l’accessibilità, in generale, non si occuperà tanto spazio e i costi non sono così elevati.

Bisogna considerare queste soluzioni come un investimento che – una volta applicate-  renderanno il locale frequentabile da una fascia di clienti più ampia.

Gli elementi per cui il DM 236/89 stabilisce i requisiti e caratteristiche utili ai bar e ristoranti sono: Porte, Pavimenti, Servizi igienici, Segnaletica, Percorsi e arredi fissi, Scale e rampe, Ascensori, Servoscale e piattaforme elevatrici.

LE CARATTERISTICHE DEI SERVOSCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PER IL SUPERAMENTO DI SCALE E DISLIVELLI SECONDO IL DM 236/89 – Clicca qui