Cassazione: I permessi per assistenza disabili non incidono su ferie e tredicesima

I permessi della legge 104/1992 per l'assistenza a familiari con grave disabilità non riducono le ferie e la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.


Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014, rigettando il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.


La Cassazione ritiene corretta tale interpretazione della normativa e conclude, in sintesi, che: ragioni di coerenza con la funzione dei permessi, predisposta dalla normativa interna ed internazionale, impongono l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare un aggravio della situazione economica dei familiari del portatore di handicap, disincentivando l'utilizzazione del permesso stesso e limitando quindi gli interessi tutelati dalla legge 104/92.


Ricorda inoltre che la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità.


La sentenza fa anche riferimento al parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389 che già sul tema in questione si era pronunciato nello stesso modo affermando che sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori di disabile grave che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Per il Consiglio di Stato, conseguentemente, negli altri casi non dovrà farsi luogo a decurtazione o riduzione di sorta.


Fonte: superabile.it